
Il 07 settembre 2010 è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, di cui alla Legge n. 136/2010.
Successivamente, con Decreto Legge n. 187/2010 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.
Con la pubblicazione nella G.U. n. 295 del 18/12/2010 della Legge n. 217/2010 di conversione al Decreto Legge n. 187/2010 sono state confermate le modifiche alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con alcune aggiunte.
Qui di seguito, in sintesi, gli adempimenti:
1)gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali: spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto); provvista di immobilizzazioni tecniche.
2) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al punto 1., il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).
3)I soggetti di cui al punto 1. comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Per adempiere alla norma occorre utilizzare l’allegato, compilarlo in tutte le sue parti, spedirlo via fax al n.0833/275517;
4) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione.
5) Sono previste sanzioni:
a) sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa per transazioni relative ai lavori di cui al punto 1. effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, fatta salva già l’applicazione del punto 4.;
b) sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa sia per transazioni relative ai lavori di cui al punto 1. effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sia nel caso in cui nel bonifico bancario o postale o in altri strumenti idonei venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG, di cui al punto 2.;
c ) sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito se il reintegro dei conti correnti dedicati è effettuato con modalità diverse da quelle indicate al punto 1.;
d) sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 €uro per omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al punto 3.
Ciò posto i soggetti di cui al punto 1 dovranno compilare ed inviare al Comune di Gallipoli l'allegata comunicazione.
Durante il periodo transitorio ove i soggetti di cui al punto precedente non conoscano il codice identificativo di gara (CIG) possono richiederlo al responsabile del procedimento o chiedere che lo stesso sia inserito dal responsabile del procedimento in sede di liquidazione.