Versioni alternative: Solo testo | Alto contrasto
Seguici anche su: facebooktwitter
diminuisci carattereaumenta caratterestampa

Le attività ricettive

(Legge Regionale 11/99)

 

Attività ricettiva alberghiera

  1. alberghi;
  2. motels;
  3. villaggi-albergo;
  4. residenze turistico-alberghiere;
  5. alberghi dimora storica - residenza d'epoca;
  6. alberghi centro benessere.

Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile;

Sono motels gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti;

Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati;

Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina;

Sono alberghi dimora storica-residenza d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle;

Sono alberghi centro benessere le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.

Strutture ricettive all'aria aperta

  1. villaggi turistici;
  2. campeggi.

Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25 per cento di quella complessiva.

Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

Ostelli della gioventù

Sono ostelli della gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a venticinque anni. Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni.

Attività extra-alberghiere

  1. residenze turistiche o residence;
  2. case e appartamenti per vacanza.
  3. le case per ferie;
  4. gli esercizi di affittacamere;
  5. gli alloggi agrituristici.

Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, colturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio.

Sono alloggi agrituristicii locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti all'Albo regionale degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell' art. 2135 c.c., esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo. L'attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa all'attività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente soll'agriturismo.

Strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione

  1. gli stabilimenti balneari;
  2. le spiagge attrezzate;
  3. le darsene e approdi turistici.

Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche prefabbricate.

Sono spiagge attrezzate le aree demaniali, recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria utenza.

Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di tutte le altre attività di interesse turistico.

Associazioni senza scopo di lucro

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 217 del 1983, le associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, colturali, religiose e sportive, possono esercitare attività turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati.

Per lo svolgimento dell'attività sociale, sia a carattere stagionale che annuale, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza sociale.

Procedimento per il conseguimento delle autorizzazioni

L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.

Il servizio di spiagge attrezzate è considerato complesso di attività unitaria dell'intero esercizio e deve essere ricompreso in un'unica autorizzazione amministrativa.

La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:

  1. le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
  2. quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
  3. la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
  4. il periodo di apertura (annuale o stagionale);
  5. il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
  6. la classificazione assegnata, ove prevista;
  7. l'ubicazione della struttura;
  8. gli estremi identificativi della concessione edilizia, ove prevista.

A seconda delle strutture ricettive, di cui sopra, la domanda deve essere corredata da olteriore documentazione.

Comparto alberghiero.

I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

  1. copia autenticata della delibera di classificazione;
  2. copie delle ricevute dei versamenti delle tasse solle concessioni, solla base della vigente normativa in materia specifica;
  3. relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonchè quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni;
  4. copia del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
  5. indicazione anagrafica del direttore d'albergo;
  6. copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.

Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura.

Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

  1. copia autenticata della delibera di classificazione;
  2. copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione a norma della vigente normativa specifica in materia;
  3. copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
  4. copia autenticata del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
  5. planimetria dell'ubicazione dell'impianto rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all'art. 24, comma 5;
  6. planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
  7. regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all'art. 35;
  8. certificato di agibilità degli allestimenti.

Comparto ostelli della gioventù.

L'attività di gestione degli ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipola di apposita convenzione che individua e regola:

  1. i soggetti che possono utilizzare la struttura;
  2. il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
  3. la durata minima della permanenza degli ospiti;
  4. il numero dei posti letto;
  5. il regolamento per l'uso della struttura;
  6. il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
  7. le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
  8. i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipolata col Comune.

Comparto attività agrituristiche.

Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti all' Albo regionale degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell' art. 2135 c.c., esercitano un' attività diretta alla coltivazione del fondo.

L' attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa all' attività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente soll'agriturismo.

Per ottenere l'esercizio delle strutture di agriturismo i titolari o i gestori devono presentare al Comune competente per territorio dichiarazione d'inizio attività dichiarando:

  • di essere iscritti nell'apposito albo regionale degli operatori agrituristici;
  • generalità del dichiarante;
  • caratteristiche e dimensioni dell'azienda agricola;
  • numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
  • numero dei posti letto;
  • servizi accessori offerti;
  • periodi in cui viene data ospitalità e, comunque, non inferiore a 60 giorni l'anno;
  • prezzi massimi che s'intendono praticare per ogni servizio e prestazione.

Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, in caso di lievi carenze e irregolarità, entro sessanta giorni, può formolare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento. In caso di gravi carenze e irregolarità, il comune può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione, opportunamente verificate, da effettuarsi entro il termine che verrà stabilito dallo stesso.

Gli accertamenti dei requisiti strutturali sono effettuati dal Comune attraverso:

  1. sopralluoghi diretti di personale tecnico all'uopo abilitato;
  2. dichiarazione, sottoscritta dall'interessato e controfirmata da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle strutture e dell'impiantistica connessa agli specifici requisiti tecnico - funzionali.

Comparto attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del 1983. L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili. La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:

  1. relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili;
  2. certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983;
  3. copia delle ricevute del versamento delle tasse solle concessioni a norma della vigente legislazione in materia.

Comparto case per ferie. L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile previa stipola di apposita convenzione che individua e regola:

  1. i soggetti che possono utilizzare la struttura;
  2. il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
  3. la durata minima della permanenza degli ospiti;
  4. il numero dei posti letto;
  5. il regolamento per l'uso della struttura;
  6. il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
  7. le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
  8. i periodi di apertura.

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia.

L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipolata col Comune.

Comparto affittacamere.

Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove sono ubicati gli immobili. Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:

  1. estremi del certificato di abitabilità;
  2. numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;
  3. numero dei posti letto;
  4. numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
  5. servizi accessori offerti;
  6. eventuale servizio di ristorazione.

Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute del versamento delle tasse di concessione a norma della vigente legislazione in materia. Qualora l'attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall'art. 46, comma 2, della presente legge regionale 11/99, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall' art. 5 della legge n. 217 del 1983.

Comparto stabilimenti balneari.

Per ottenere l'autorizzazione amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita domanda al Sindaco e deve allegare:

  1. relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
  2. estremi della licenza edilizia;
  3. estremi della concessione demaniale;
  4. certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti;
  5. copia delle ricevute del versamento delle tasse solla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
  6. copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
  7. regolamento interno di fruibilità dell'impianto.

Comparto darsene.

Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco e devono allegare:

  1. relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
  2. estremi della concessione demaniale;
  3. certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall'art.5 della legge n. 217 del 1983;
  4. copia delle ricevute del versamento delle tasse solla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
  5. copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;
  6. certificato di agibilità degli impianti.

Comparto associazioni senza scopo di lucro.

Le associazioni e gli enti di cui all'art. 56 della legge regionale 11/99, sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione di esercizio, deve essere allegata:

  1. relazione tecnica illustrativa dell'impianto;
  2. planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture;
  3. estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l'attività nautica);
  4. certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;
  5. copia delle ricevute dei versamenti solle tasse di concessione;
  6. copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
  7. copia dello statuto sociale;
  8. elenco dei soci numerato cronologicamente;
  9. regolamento interno.

Sono fatti salvi olteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.

Bed & Breakfast

Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.

L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dall'articolo 5 della l. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della l.r. 11/1999.

Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività , ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Asili nido gestiti da privati

I soggetti interessati sono tenuti ad inoltrare domanda, in carta legale, di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento al Sindaco del Comune nel cui territorio trovasi la struttura, unitamente alla seguente documentazione:

  • planimetria dei locali con indicazione della relativa utilizzazione;
  • organigramma del personale adibito al servizio con relative qualificazioni;
  • certificazione di abitabilità per le comunità di tipo familiare in civili abitazioni e di agibilità per gli altri servizi, comprendente la destinazione d'uso e le condizioni di sicurezza;
  • prospetto dei mezzi economico-finanziari destinati allo svolgimento della futura attività dell'istituzione;
  • copia dell'atto costitutivo, ove esista;
  • esemplare dello statuto e del regolamento o del programma delle attività che l'istituzione si propone di svolgere.
Valid XHTML 1.0 Strict CSS Valido! Link verso la politica di accessibilità del sito EUROPA
© Comune di Gallipoli - via Antonietta De Pace, 78 - 73014 Gallipoli (LE) - P.IVA 01129720759
Realizzazione sito web: Tecnova