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Piano casa attuazione

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 25 settembre 2009 è stato dato attuazione alla LR n. 14 del 30 luglio 2009 avente ad oggetto : "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrominio edilizio residenziale" denominata più semplicemente " Piano Casa".

La deliberazione del Consiglio Comunale prevede in particolare:

1. Ai sensi del II comma lettera c dell'art. 6 della LR 14/2009 vengono definite le seguenti parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti.
Altezze – Per le sole zone B e C  l'ampliamento delle altezze massime di ml.3,00 con divieto assoluto di sopraelevazione dell'esistente torrino scala e di realizzazione di qualsiasi volume tecnico sul piano di copertura dell'ampliamento.
Distanze – Per le sole zone B e C la riduzione della distanza minima di ml. 5,00 dal confine interno del lotto che viene rideterminata in ml. 3,00;

2. Ai sensi del II comma lettera d dell'art. 6 della LR 14/2009 l'applicazione delle norme dell'art. 3 e 4 della citata LR 14/2009 viene estesa anche:
a) alle porzioni del territorio comunale comprese nella perimetrazione dei territori costruiti approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20/4/2006 e soggette al vincolo di cui alla legge 1497 del 29/6/1939 (oggi vincolo ex art. 136  del d.lgs. 42/2004, così come da ultimi modificati dall’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 ) e ciò al fine di  consentire l'adeguamento degli immobili ivi esisteti, aventi destinazione residenziale, in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi. A ciò utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi;
b) alle porzioni del territorio comunale classificate E1, E2, E3, E4 nel vigente PRGC  sottoposte al vincolo di cui alla legge 1497 del 29/6/1939 (oggi vincolo ex art. 136  del d.lgs. 42/2004, così come da ultimo modificati dall’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 ) e con esclusione delle zone zottoposte al vincolo di cui all'art. 142 del citato d.lgs 42/2004 e ciò al fine di  consentire l'adeguamento degli immobili ivi esisteti, aventi destinazione residenziale, in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi. A ciò  utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi;

3 - L'applicazione della norma di cui al punto 2 è subordinata all'approvazione, nel termine fissato dalla lettera d del II comma dell'art. 6 della LR 14/2009, da parte di questo Consiglio Comunale di apposito regolamento nel quale siano puntualmente definiti gli elementi strutturali, di finitura e tipologici da prescrivere per l'adeguamento degli immobili alle qualità storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi.

E' consentita la monetizzazione delle aree standard urbanistici e per parcheggi sosta auto con le modalità contenute nelle deliberazioni sotto allegate.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21 gennaio 2010 è stato approvato il Regolamento per l'attuazione del Piano Casa nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.Il regolamento contiene anche norme per la rateizzazione degli oneri.

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