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Titolo I - Capo II

Art. 14 - Registri, atti ed elenchi

  • Il Comune deve tenere i registri, gli elenchi e gli atti di seguito indicati:
  • Inventario dei beni immobili posseduti dal Comune, delle servitù attive e passive e di ogni altro diritto relativo a beni immobili.
  • Inventario dei beni mobili.
  • Elenco delle strade Comunali, urbane ed extra urbane.
  • Elenco delle iscrizioni ipotecarie, a favore e contro il Comune, delle loro rinnovazioni operate a termini di legge e dalla precisa indicazione delle epoche in cui si devono rinnovare.
  • Elenco dei debiti e delle altre passività.
  • Elenco dei Consiglieri Comunali con indicazione della scadenza rispettiva.
  • Elenco degli Assessori con la medesima indicazione.
  • Registro di protocollo con l'annotazione, in ordine di data, delle lettere e degli atti che pervengono al Comune e di quelli da esso spediti.
  • Originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i quali devono essere rilegati distintamente per anno, in modo da impedirne lo smarrimento e la dispersione.
  • Indice delle deliberazioni del Consiglio con l'indicazione dei provvedimenti di presa d'atto o di annullamento da parte del CO.RE.CO.
  • Indice delle deliberazioni della Giunta con l'indicazione della data di esecutività o dei provvedimenti di presa d'atto o annullamento da parte del CO.RE.CO.
  • Registro delle determinazioni dei Dirigenti.
  • Bilancio e conti consuntivi.
  • Libro mastro dal quale risultino, per ciascuna voce di entrata e di spesa, la somma accertata o riscossa e quella impegnata o pagata.
  • Registro delle scadenze delle entrate e spese fisse.
  • Registro e copie dei mandati di pagamento.
  • Registro dei depositi presso la Cassa Comunale.
  • Verbali di verifica e passaggi di cassa.
  • Ruoli delle tasse comunali.
  • Repertorio dei contratti.
  • Registri dei diritti di Segreteria.
  • Indice delle circolari.
  • Raccolta completa ed aggiornata dei regolamenti comunali.
  • Registro degli atti notificati giudizialmente al Comune e dal Comune.
  • Registro degli atti notificati dai messi comunali con l'indicazione della natura dell'atto, delle persone cui vengono consegnati, e del giorno della consegna.
  • Indice e raccolta delle ordinanze del Sindaco.
  • Indice e raccolta dei decreti del Sindaco.
  • Registro delle Commissioni Comunali.

Art. 13 - Albo Pretorio

  1. Nella sede municipale uno spazio di facile accessibilità è riservato ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
  2. Il Segretario Generale è responsabile dell'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale che ne certifichi l'avvenuta pubblicazione.

Art. 12 - Pari opportunità

  1. Il Comune di Gallipoli si impegna ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, e comunque in tutte le commissioni anche di concorso ove è possibile assicurare la presenza di entrambi i sessi.
  2. Il Comune istituisce una commissione sulle pari opportunità con le modalità di cui all'apposito Regolamento.

Art. 11 - Assetto e tutela del territorio

Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni in materia di:
  • a) Tutela dell'ambiente attraverso la difesa del suolo e del sottosuolo, l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico, nonché attraverso il recupero delle aree degradate, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree protette;
  • b) Tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
  • c) Attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
  • d) Disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia,
  • e) Sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
  • f) Pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
  • g) Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera rispondente e finalizzata al pubblico interesse;
  • h) Promuovere il rispetto, la salvaguardia e il ripristino del patrimonio naturale, per la coesistenza delle diverse specie viventi e la difesa dei diritti degli animali.

Art. 10 - Sviluppo economico

Il Comune esercita le funzioni finalizzate a:
  • a) coordinare, regolamentare, favorire e sostenere le attività economiche, commerciali e della pesca, con particolare riguardo alla imprenditorialità, alle iniziative autonome di carattere produttivo, alla cooperazione alla occupazione giovanile, e al problema delle pari opportunità nel settore del lavoro;
  • b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato, del commercio, del turismo e della pesca, favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli produttivi, di occupazione e di reddito;
  • c) incentivare il turismo attraverso l'espansione dei servizi, delle attrezzature e delle attività turistiche nonché della valorizzazione della Città, delle sue bellezze e dei suoi prodotti tipici, curandone la conoscenza e l'immagine.

Art. 9 - Sviluppo sociale

Il Comune opera per:
  • a) assicurare il diritto allo studio e sostenere le istituzioni scolastiche sia pubbliche che private e contribuire con idonee iniziative alla crescita educativa e culturale della gioventù e alla formazione permanente.
  • b) affermare i valori della cultura attraverso l'attività delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore.
  • c) promuovere patrocinare e regolamentare l'attività di enti e associazioni culturali che si propongono lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di tradizioni usi e consuetudini locali.
  • d) Incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e con il sostegno a enti organismi e associazioni locali e comunali operanti sul territorio gallipolino.
  • e) Attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, con il responsabile coinvolgimento del volontariato.
  • f) Tutelare nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute con particolare riguardo alla salubrità e sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, della maternità e della prima infanzia, della prevenzione e della lotta alle devianze e alle tossicodipendenze curando, altresì, gli opportuni rapporti con l'ASL.
  • g) Agevolare e potenziare l'associazionismo ed il volontariato.

Art. 8 - Funzioni

  1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
  2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono la difesa ed una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.
  3. Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità determina nei limiti della vigente legislazione statale e regionale, una politica di pianificazione urbanistica e di assetto del territorio, che previa attenta analisi bioambientale, realizzi uno sviluppo delle attività socio culturali, economiche, produttive ed infrastrutturali della comunità salvaguardando e tutelando l'ambiente naturale e il patrimonio storico e archeologico.
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