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Art. 33 - Commissione per le modifiche allo Statuto e al Regolamento
- La conferenza dei capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio è commissione permanente per la modifica dello Statuto e del regolamento. Ad essa partecipano con parere consultativo il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale.
- La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire o modificare, le coordina in uno schema redatto in articoli e le sottopone, con proprio parere, all'approvazione del consiglio.
- Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune a scrutino palese il proprio regolamento e le modificazioni.
- Il Consiglio approva le modifiche allo Statuto secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.
Art. 32 - Commissioni speciali
- Il Consiglio può istituire, anche su richiesta del Sindaco, con le modalità di cui all'articolo precedente:
- a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in genere di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
- b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune dei concessionari dei servizi delle aziende comunali e da quelle dei concessionari dei servizi comunali hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto di ufficio;
- c) Commissioni incaricate di studiare e predisporre i diversi regolamenti da sottoporre al Consiglio Comunale;
- d) Commissioni per la toponomastica e per le altre materie di sua competenza.
- Un quinto dei consiglieri può chiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 3.Il Regolamento di cui all'articolo precedente determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali e di inchiesta.
Art. 31 - Commissioni consiliari
- Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei capigruppo consiliari.
- Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge e dal precedente comma, possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.
- Le commissioni possono essere permanenti o temporanee.
- Nel rispetto del criterio di cui ai commi precedenti, possono essere costituite commissioni consiliari per fini di controllo, di indagine, di inchiesta la cui presidenza dovrà essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Con la delibera istitutiva si provvede a stabilire il numero dei componenti, i compiti, a delimitarne gli ambiti di intervento, i limiti e le regole.
Art. 30 - Conferenza dei Capigruppo
- All'inizio di ogni tornata amministrativa si insedia la conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio.
- Il Regolamento del Consiglio disciplina i funzionamento della conferenza, prevedendone le competenze.
- Il segretario della conferenza dei capigruppo è indicato dal Presidente sentita la stessa conferenza.
Art. 29 - Gruppi Consiliari
- La costituzione dei gruppi consiliari è lasciata alla libera iniziativa dei consiglieri comunali. Ciascun consigliere dichiara di quale gruppo fa parte. In difetto si presume l'appartenenza al gruppo dei consiglieri eletti nella stessa lista.
- Ogni gruppo procede al proprio interno alla nomina del capogruppo che deve essere comunicata al Consiglio Comunale con le modalità e i tempi previsti dal Regolamento con verbale sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo. Con le stesse modalità e comunicata l'eventuale revoca e sostituzione del capogruppo.
- Il consigliere unico eletto in una lista, il quale non abbia dichiarato di associarsi ad alcun gruppo, assume le prerogative ed esercita le funzioni proprie dei capigruppo a tutti gli effetti.
- Il consigliere che non si associa ad alcun gruppo presente in consiglio e che non si riconosce in alcuna formazione politica rappresentata in Parlamento, concorre a formare il "gruppo misto".
Art. 28 - Dimissioni e surroga dei Consiglieri Comunali
- I consiglieri comunali cessano dalla carica per dimissioni.
- Le dimissioni sono indirizzate al Consiglio, tramite il Presidente del Consiglio e protocollate immediatamente nell'ordine temporale di presentazione. Qualora i consiglieri dimissionari siano più di uno il consiglio provvede alla surroga con separate votazioni, seguendo l'ordine cronologico di protocollazione delle dimissioni.
Art. 27 - Diritti dei Consiglieri Comunali
- I consiglieri comunali hanno il diritto:
- a. di iniziativa su ogni, questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale;
- b. di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dalla legge;
- c. di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- d. di proporre l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di argomenti;
- e. di esercitare l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
- f. di ottenere dagli uffici dei comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
- L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato con regolamento.
- Nel caso in cui Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali siano implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti giudiziari, purché non sussistano evidenti situazioni di conflitto di interessi con il comune, avranno diritto al rimborso delle relative spese ogni qualvolta il giudizio si sia concluso con assoluzione.
- I consiglieri attraverso i gruppi consiliari regolarmente costituiti, dispongono presso la Sede del Comune dei locali delle risorse finanziarie delle attrezzature dei servizi del personale previsto per l'ufficio del Consiglio per l'esercizio delle loro funzioni e secondo le modalità fissate da Regolamento.
- I consiglieri possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità mensile di funzione a condizione che ciò comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari e che non superi l'importo pari ad 1/3 dell'indennità prevista per il Sindaco. Nel caso di non giustificata assenza di ogni riunione degli organi collegiali viene detratta dall'indennità mensile una somma pari al valore del gettone di presenza.
Art. 26 - Astensione dei Consiglieri
- Il Sindaco e i membri del Consiglio hanno l'obbligo di non prendere parte, abbandonando il luogo della riunione, alle deliberazioni nelle quali essi si trovino in conflitto di interessi ai sensi di legge.
- I soggetti indicati al primo comma hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, di parenti o affini fino al quarto grado. Non vi è obbligo di astensione per i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo i casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
- La presente disposizione si applica anche al Segretario Generale, ed in tal caso le funzioni sono svolte da un componente dell'organo di volta in volta designato dal Sindaco.
Art. 25 - Doveri dei consiglieri comunali
- I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
- I consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, a comunicargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
- I consiglieri comunali sono dovuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
Art. 23 - Consiglieri Comunali
- La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
- I consiglieri comunali sono titolari di un diritto soggettivo garantito dalla Repubblica a svolgere il mandato, rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.
- I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
- Ai capigruppo consiliari sono trasmessi in copia integrale, contestualmente all'affissione all'Albo, elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta. Tali deliberazioni sono messe a disposizione dei consiglieri comunali per la consultazione nell'ufficio individuato dal regolamento e di esse può essere chiesta estrazione di copia.
Art. 22 - Competenze del Presidente
- I1 Presidente del Consiglio, convoca e presiede il Consiglio Comunale. In sua assenza o impedimento, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente vicario. La prima seduta è convocata dal Sindaco.
- A1 Presidente, che rappresenta il Consiglio Comunale, competono:
- la convocazione e la direzione dei lavori del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.
- la potestà di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
- la fissazione dell'O.d.g. del Consiglio, inserendo le questioni richieste dal Sindaco o da 1/5 dei Consiglieri Comunali.
- la convocazione dei Dirigenti e Funzionari del Comune per assumere informazioni e consulenze sulle pratiche di competenza del Consiglio (e per la loro partecipazione alle attività funzionali al Consiglio.
- La convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo e della Commissione per le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti.
- La verifica della corretta informazione e trasmissione ai Consiglieri Comunali degli atti di competenza del Consiglio Comunale, provvedendo a verificarne la completezza e l'osservanza dell'obbligo di trasmissione nelle forme previste dal Regolamento.
- Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando adeguata e preventiva informazione sugli argomenti da trattare.
- Al Presidente spetta l'indennità di carica prevista dalla legge.
Art. 21 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente
- Il Consiglio Comunale nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente e di due Vice Presidenti.
- L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza predetta, si procede a nuova votazione nella stessa seduta e risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti si intende eletto il Consigliere più anziano di età.
- L'elezione del Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ha luogo con votazione separata e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
- Il Vice Presidente del Consiglio Comunale è eletto dallo stesso nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo, di cui uno riservato alla minoranza.
- Il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominato Vice Presidente vicario con funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.
- In caso di parità di voti ottenuti è Vice Presidente vicario colui che in sede di elezione del Consiglio Comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.73, comma 6, del D. Dlg. 267/2000
- I1 Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale. Tuttavia a seguito di mozione di sfiducia proposta da un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, possono essere revocati dall'incarico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In tal caso il C.C. è convocato dal Presidente entro 30 gg. dalla presentazione della mozione di sfiducia.
- La votazione sulla proposta di revoca avviene a scrutinio segreto.
Art. 20 - Funzionamento del Consiglio
- Il Consiglio disciplina con proprio regolamento da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, temporanee e speciali.
- Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
- Il regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.
- Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento nonché per gruppi consiliari regolarmente costituito.
- Al funzionamento e alla dotazione del Consiglio, dei singoli gruppi consiliari, della Presidenza del Consiglio e dell'Ufficio del Consiglio è riservato apposito stanziamento del PEG.
Art. 19 - Prima seduta del Consiglio Comunale
- Il Sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- La prima seduta del nuovo consiglio adempie a:
- a) convalida dei Consiglieri comunali eletti;
- b) nomina del Presidente del Consiglio;
- c) prestazione del giuramento del Sindaco;
- d) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
- e) alla elezione, tra i propri componenti, della commissione elettorale comunale ai sensi dell'art. 12 e ss. Del DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni.
- La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere anziano per la convalida degli eletti e fino alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale che assume immediatamente le funzioni. La seduta per la convalida degli eletti è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
- In tale seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.
Art. 18 - Adunanze del Consiglio
- Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione per quelle da tenersi in seduta segreta per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
- La seduta è valida con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
Art. 17 - Elezione, composizione e durata
- l'elezione del Consiglio Comunale, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché di decadenza sono stabiliti dalla legge.
- Il Consiglio rimane in carica normalmente cinque anni e comunque sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili che sono quelli indicati dalle lettere g), h), s) dell'art. 18.
- I consiglieri cessati dalla carica, per effetto dello svolgimento dl Consiglio, per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
- La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
- Il Consiglio Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
- Il Consiglio Comunale rimane altresì in carica fino all'elezione del nuovo, anche in caso di un suo scioglimento anticipato a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste, viene reso pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di tempo continuativo non inferiore a quindici giorni.
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