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Titolo III - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 53 - Attività contrattuale

  1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 70 - Società di capitali

  1. Il Comune può partecipare a società di capitali, regolate dal codice civile e promuoverne la costituzione.
  2. Le deliberazioni relative sono corredate da una relazione del collegio dei Revisori dei conti che illustra gli aspetti economici finanziari della proposta.
  3. Qualora la partecipazione del comune a società di capitali sia superiore al venti per cento del capitale sociale, lo statuto di queste deve prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi di legge (art. 2458 codice civile).
  4. Il Comune può, inoltre, partecipare ad altre società di capitali.
  5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
  6. Gli assessori e i consiglieri comunali (nonché i revisori) non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dall'ente locale.

Art. 69 - Istituzione

  1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
  2. Sono organi dell'istituzione il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. I1 numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
  3. Per l'elezione e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 64.
  4. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
  5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal Consiglio Comunale con regolamenti. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 68 - Azienda speciale

  1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
  2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
  3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il Direttore.
  4. I1 presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di assessore e consigliere comunale nonché di revisore dei conti. Non possono essere nominati alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al quarto grado del sindaco.
  5. Anche su proposta del Consiglio Comunale, il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. I1 sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
  6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
  7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
  8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. I1 Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
  9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 67 - Affidamento a terzi

  1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici a terzi.
  2. L'affidamento è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
  3. L'affidamento di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente con le modalità stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento.

Art. 66 - Gestione in economia

  1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
  2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce e criteri per la gestione in economia dei servizi. fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

Art. 65 - Servizi pubblici privi di rilevanza industriale

  1. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale avviene
    • per affidamento diretto a:
      • a) istituzioni;
      • b) aziende speciali anche consortili;
      • c) società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal codice civile
    • per l'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;
    • in economia, quando è inopportuno procedere all'affidamento diretto per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio;
    • per affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale.
  2. la scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
  3. La gestione dei servizi ha come obbiettivo fondamentale il soddisfacimento delle esigenze degli utenti, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità.

Art. 64 - Servizi pubblici a rilevanza industriale

  • La gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale avviene nelle forme esplicitate nell'art. 113 del D. lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 63 - Servizi pubblici

  1. Il comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
  2. Il comune gestisce i servizi pubblici mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza ed efficacia, ricercando la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
  3. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 62 - Collaborazioni esterne

  • Per le esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale i servizio, il regolamento di cui al precedente art. 53 può prevedere, mediante convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con contratto a tempo determinato.

Art. 61 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

  • L'utilizzo delle professionalità esterne, all'interno e al di fuori della dotazione organica, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato è consentito per i dirigenti e le alte specializzazioni con i limiti, i criteri e le modalità fissati dal regolamento di cui al precedente art. 53.

Art. 59 - Dirigenti

  1. I Dirigenti dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle aree servizi in cui é articolata la struttura comunale.
  2. I Dirigenti assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza. l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programma compete al Sindaco e alla Giunta emanare direttive ai dirigenti, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

Art. 58 - Direttore generale

  1. Il Sindaco può, con apposito provvedimento, nominare, previa deliberazione della giunta comunale e secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, un direttore generale con il compito di sovrintendere alla gestione del comune perseguendo livelli di efficacia ed efficienza.
  2. Il Direttore Generale diviene capo della struttura esecutiva, sovrintende alla gestione dell'ente per il raggiungimento degli indirizzi e degli obbiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal sindaco, avvalendosi dei dirigenti che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
  3. Competono, inoltre, al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto all'art. 197. comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti Locali). La proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del medesimo decreto legislativo, e quant'altro stabilito dal regolamento.
  4. Il direttore generale può essere revocato dal sindaco, con provvedimento motivato,

 

Art. 57 - Il vice segretario generale

  • Il comune ha un vice segretario generale il quale coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

 

Art. 56 - Il Segretario Generale

  1. Il segretario generale è nominato e revocato dal sindaco con i criteri e le modalità fissate dalla legge.
  2. Il segretario generale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico. Egli inoltre:
    • a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
    • b) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
    • c) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
    • d) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, da questo statuto o dai regolamenti, o conferita dal sindaco;
    • e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività sino alla nomina del direttore generale.
  3. Il Sindaco, qualora non ritenga di nominare il direttore generale, può conferire le relative funzioni al segretario generale.

Art. 55 - Organizzazione generale e regolamento degli uffici e dei servizi

  1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali, disciplinata da apposito regolamento, si articola in aree, servizi e unità operative per funzioni omogenee di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascun ufficio e la individuazione delle relative responsabilità, anche in riferimento a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Possono essere costituite unità di progetto secondo le norme previste dal regolamento.
  2. I responsabili delle aree, dei servizi e delle unità operative e di unità di progetto, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizzano il lavoro secondo criteri di efficienza, efficacia e correttezza amministrativa.
  3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione dell'attività comunale, ispirata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità, e sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili dei servizi e degli uffici.
  4. Il regolamento disciplina in particolare la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e modalità concorsuali nonché limiti, criteri e modalità per l'attribuzione degli incarichi a dirigenti a tempo determinato anche al di fuori della dotazione organica, e per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.
  5. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obbiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore, se nominato, e ai dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obbiettivi assegnati il compito di definire, nel pieno rispetto degli indirizzi espressi dagli organi di governo, gli obbiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
  6. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 54 - Principi organizzativi e organizzazione generale

L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obbiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
  • a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obbiettivi e programmi;
  • b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
  • c) I'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  • d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
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