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Titolo IV - Capo II - Partecipazione Consultiva
Art. 80 - Disciplina del referendum
- Il regolamento disciplina le norme e i termini del referendum nonché la costituzione di una commissione di garanti, composta da non più di cinque membri, con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.
Art. 79 - Effetti del referendum consultivo
- Il referendum è considerato valido se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In tal caso, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, il sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
- Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
Art. 78 - Referendum consultivo
- E' ammesso referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale interessanti l'intera collettività comunale.
- Non è ammesso referendum in materie concernenti i tributi comunali, le tariffe su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e in materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio.
- Si fa luogo a referendum consultivo:
- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune;
- b) nel caso sia richiesto da almeno 1.500 elettori del comune con firme autenticate.
- Sull'ammissibilità del referendum decide la commissione dei garanti di cui al successivo art. 81.
- Inoltre il referendum viene sospeso in caso di scioglimento del Consiglio Comunale, di indizione nello stesso periodo di comizi per le elezioni comunali e provinciali, o qualora una legge nazionale o regionale abbia approntato sostanziali modifiche alla materia oggetto del quesito referendario.
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