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Titolo IV - Capo III - Diritto di Accesso e Informazione del Cittadino

Art. 84 - Tutela dei diritti del contribuente

  • Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

Art. 83 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

  1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata con le modalità stabilite dal regolamento, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni.
  2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al comma 3, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
  3. L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.

Art. 82 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

  1. Nell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), i cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici dei gestori di pubblici servizi, e di tutte le associazioni e comitati, aventi natura privatistica che ricevono benefici economici anche occasionali dal comune secondo regolamento.
  2. Il regolamento inoltre:
    a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
    b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
    c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
    d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.
    e) Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
  3. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni l'amministrazione comunale individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

Art. 81 - Pubblicità degli atti amministrativi

  1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
  2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della Repubblica e del bollettino ufficiale della regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali.
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