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Titolo IV - Capo III - Diritto di Accesso e Informazione del Cittadino
Art. 84 - Tutela dei diritti del contribuente
- Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.
Art. 83 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo
- La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata con le modalità stabilite dal regolamento, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni.
- L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al comma 3, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
- L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.
Art. 82 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
- Nell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), i cittadini singoli o associati hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici dei gestori di pubblici servizi, e di tutte le associazioni e comitati, aventi natura privatistica che ricevono benefici economici anche occasionali dal comune secondo regolamento.
- Il regolamento inoltre:
a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.
e) Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
- Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni l'amministrazione comunale individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.
Art. 81 - Pubblicità degli atti amministrativi
- Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
- Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della Repubblica e del bollettino ufficiale della regione, nonché lo statuto ed i regolamenti comunali.
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