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Titolo V - Difensore Civico

Art. 91 - Indennità di funzione

  • Al difensore civico viene corrisposta oltre ai rimborsi una indennità fissata dal Consiglio Comunale non superiore alla metà di quella corrisposta al sindaco.

Art. 90 - Rapporti con gli organi comunali

  1. Il difensore civico presenta, entro il mese di aprile, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
  2. La relazione viene discussa in Consiglio Comunale entro i termini indicati dal Regolamento alla presenza del difensore civico viene invitato a presenziare.
  3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al sindaco.

Art. 89 - Mezzi e prerogative

  1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, che assicura personale, attrezzature e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
  2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
  3. l'esercizio della difesa civica e della altre competenze del difensore civico e il funzionamento del suo ufficio sono disciplinati dal Regolamento.
  4. Qualora ravvisi fatti che possano costituire illecito penale, presenta denuncia alla Autorità giudiziaria.
  5. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.
  6. Il Difensore Civico esercita il controllo eventuale di legittimità sulle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 127 del T.U. D. Dlg. 18/2000 n. 267.

Art. 88 - Durata in carica, decadenza e revoca

  1. La durata in carica del Difensore Civico coincide con quella del Consiglio Comunale che lo ha eletto e comunque cessa in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.
  2. In caso di perdita dei requisiti prescritti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, ove l'interessato non faccia cessare l'eventuale causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione. Decade comunque dall'incarico all'atto dell'accettazione della candidatura a cariche elettive politiche o amministrative.
  3. Il Consiglio Comunale può revocare, su proposta di un terzo dei Consiglieri Comunali e con la medesima maggioranza prevista per le elezioni, come da Statuto vigente, il difensore Civico per gravi motivi connessi all'esercizio della sua funzione e/o per gravi ripetute inadempienze.
  4. Il Difensore civico decade per dimissioni o per decesso.
  5. Nei casi di decadenza e revoca saranno attivate nei trenta giorni successivi le procedure idonee per la nomina del nuovo Difensore Civico.

Art. 87 - Nomina

  1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, su proposta del sindaco, a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri comunali assegnati al comune ed a scrutinio segreto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta immediatamente successiva da tenersi entro trenta giorni ed il difensore civico è eletto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora la seconda votazione non ottenga tale maggioranza, si procede ad ulteriore votazione in successiva seduta, da tenersi pure entro trenta giorni, ed in tal caso il difensore civico è eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di mancata elezione nella terza seduta il sindaco sottopone al Consiglio Comunale una nuova candidatura e si procede alla elezione con le stesse modalità.
  2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini residenti nel comune, di età non inferiore ad anni 40 che, per preparazione ed esperienza, danno la massima garanzia di indipendenza e competenza giuridica ed amministrativa.
  3. Non possono ricoprire la carica di difensore civico:
    • a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
    • b) i membri del comitato regionale di controllo;
    • c) gli amministratori e i dirigenti di enti o aziende del comune;
    • d) coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere comunale nei cinque anni precedenti;
    • e) coloro che hanno partecipato in qualità di candidati all'ultima consultazione elettorale amministrativa;
    • f) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
    • g) coloro che forniscono prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
    • h) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi discendenti o il Segretario Generale.

Art. 86 - Attribuzioni

  1. Spetta al difensore civico verificare, a richiesta di cittadini singoli od associati, o -qualora accerti od abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni e disorganizzazioni di propria iniziativa il regolare svolgimento delle pratiche presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti. Nei casi previsti espressamente dalla legge il difensore civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 127 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali).
  2. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
  3. Il funzionario che impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 85 - Istituzione

  1. Per il miglioramento dell'adozione amministrativa del comune e della sua efficacia e per una generale tutela degli interessi legittimi del cittadino è istituito l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
  2. Al difensore civico viene riconosciuta autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.
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