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Titolo VI - Finanza e Contabilità'
Art. 98 - Il controllo di gestione
- Al fine di garantire che le risorse del comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi programmati secondo criteri di efficacia ed efficienza, il comune adotta un sistema di controllo interno di gestione.
- Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività dell'ente.
- Sono componenti del controllo di gestione:
- a)la struttura organizzativa indicante i centri di responsabilità
- b)il sistema informativo - contabile comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l'analisi delle decisioni e per la programmazione della gestione;
- c)un processo di controllo volto a monitorare gli scostamenti tra gli obiettivi stabiliti e i risultati conseguiti.
- Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.
Art. 97 - Collegamento tra programmazione e il sistema dei bilanci
- Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni di bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
- Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, i regolamenti -sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e di contabilità definiscono il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare i regolamenti indicati disciplinano: a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione; b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.
- Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e di contabilità disciplinano altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.
Art. 96 - Il processo di programmazione
- Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo le priorità dei bisogni, il comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
- Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
- Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.
Art. 95 - Funzioni dei revisori dei conti
- Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge. dallo statuto e dal regolamento nei confronti del comune e delle istituzioni.
- Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del comune e alle risultanze del sistema del controllo di gestione.
- La partecipazione dei revisori alle sedute del consiglio nelle quali vengono esaminati i documenti di bilancio e il conto consuntivo è obbligatoria.
- Il Consiglio, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e conseguentemente motivare le proprie decisioni.
- Il collegio dei revisori è tenuto a valutare le denunce dei consiglieri comunali su fatti afferenti alla gestione dell'ente, provvedendo agli accertamenti ritenuti necessari e riferendone al consiglio in sede di relazione periodica.
Art. 94 - Revisori dei conti
- Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal consiglio, tra le persone e nei modi indicati dalla legge.
- Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, nonché le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
- L'incarico di revisione economico - finanziaria non pub essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico - finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province e delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
- I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Art. 93 - Autonomia finanziaria
- Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta, e nel rispetto della legge, il Comune applica e disciplina i tributi, determina i criteri e le entità della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi erogati e può prevedere sistemi di differenziazione.
- Nel rispetto del vigente ordinamento, in relazione a specifici interventi e attività comunali e alle utilità che ne possono derivare direttamente a favore di singoli, gruppi o categorie predeterminabili, il comune può stabilire forme apposite di contribuzione.
- Ai fini della realizzazione di specifiche iniziative, di opere determinate o della gestione di determinati servizi, il comune può acquisire contribuzioni volontarie una tantum corrisposte dai cittadini, previe opportune forme di consultazione della cittadinanza o parte di essa, e con deliberazione dell'organo competente che determini, in rapporto alla specifica iniziativa, la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie.
Art. 92 - Finanza comunale
- L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge che riconosce al comune autonomia finanziaria e potestà impositiva.
- Il comune è dotato di un proprio demanio e patrimonio. Il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano esecutivo di gestione e il conto consuntivo costituiscono gli atti fondamentali della programmazione finanziaria e della contabilità comunale.
- L'attività economico - finanziaria del comune si ispira ai principi del pareggio economico e finanziario del bilancio, della coerenza fra programmi e risultati gestionali, dell'utilizzo ottimale delle risorse e dei servizi, dell'informazione e diffusione dei dati.
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