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Titolo VIII - Norme Finali

Art. 101 - Entrata in vigore

  1. Il presente statuto, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, ed inviato al Ministero dell'lnterno per essere inserito ¬nella raccolta ufficiale degli statuti.
  2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
  3. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
  4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Art. 100 - Revisione dello statuto

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali).
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