
Il Comune di Gallipoli, con deliberazione di C.S., con i poteri di Consiglio Comunale, n. 24 del 28/05/2026, in attuazione dell’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025 e dell’art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 - come modificato dalla legge n. 113/2026 di conversione del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 - ha disposto di estendere la definizione agevolata ai debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
La deliberazione di Commissario Straordinario n. 24 del 28/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stata pubblicata sul sito istituzionale il 28/05/2026 e comunicata all’Agente della riscossione – con le modalità indicate – il 17/06/2026.
IN COSA CONSISTE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Possono essere oggetto di definizione agevolata tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ad Agenzia Entrate-Riscossione.
Le entrate oggetto di definizione agevolata possono essere definite con il versamento delle somme dovute a titolo di:
Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada di cui al D. Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A decorrere dal 15 ottobre 2026 AdER rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Il debitore dovrà rendere tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione agevolata con le modalità, esclusivamente telematiche, che la medesima Agenzia pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di 54 (cinquantaquattro) rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente:
In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
Entro il 28 febbraio 2027 AdER comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate - che non può essere inferiore a euro 100,00 - e la data di scadenza di ciascuna di esse.
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
La definizione agevolata si perfeziona con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
In caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme o dell’ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a cinque giorni con riferimento al versamento dell’unica o ultima rata, la definizione non produce effetti, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione, che prosegue a cura dell’Agente della Riscossione.
In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.
Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato e/o nella presente informativa, si rinvia alla normativa primaria di riferimento.
Per qualunque ulteriore informazione in merito alla definizione agevolata è possibile contattare direttamente Agenzia Entrate-Riscossione. In ogni caso, gli uffici comunali restano a completa disposizione.