
Ai sensi dell’art. 1, commi da 102 a 110, della legge n. 199/2025, gli Enti locali hanno la facoltà di disciplinare autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.
In tal senso, il Commissario Straordinario, assunti i poteri di Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18 del 29/04/2026, ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, pubblicato il 7/05/2026.
La disciplina regolamentare approvata dall’Ente prevede tre tipologie di definizione:
Parte I – Definizione agevolata delle entrate: è possibile estinguere i debiti risultanti da avvisi di accertamento esecutivo (o da ingiunzioni di pagamento) emessi entro il 31 dicembre 2024, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, al netto quindi di sanzioni e interessi.
Si precisa che sono, in ogni caso, esclusi dalla definizione agevolata gli accertamenti esecutivi (o le ingiunzioni di pagamento) – emessi entro il predetto termine del 31/12/2024 – già affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione per il recupero coattivo del credito.
La domanda di definizione deve essere presentata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del Regolamento comunale, ovvero entro e non oltre il 6 luglio 2026.
Entro il 30/09/2026 dovrà essere effettuato il pagamento della rata unica (ovvero della prima rata, in caso di pagamento dilazionato) per ciascun atto definito.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell’importo complessivo originariamente dovuto e il Comune provvederà al recupero coattivo del debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi secondo legge.
Modalità di adesione: l’interessato deve inviare l’apposito modulo, pubblicato in allegato alla presente, debitamente compilato in ogni sua parte unitamente a copia del documento di identità, alla casella di posta certificata: tributi.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
Modalità di pagamento: attraverso gli appositi modelli di pagamento F24/PagoPa che saranno forniti dal Comune, a mezzo posta elettronica certificata, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell’istanza di definizione.
Parte II – Definizione agevolata delle liti pendenti: tale possibilità riguarda tutte le controversie tributarie pendenti presso il competente organo giudiziario, aventi ad oggetto uno dei tributi comunali (ad es. ICI, IMU, TASI, TaRSU/TARES/TARI, Imposta comunale sulla pubblicità (ICP), Imposta di soggiorno).
Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Gallipoli, in qualità di Ente impositore, entro la data del 31 dicembre 2025.
Con l’adesione alla definizione agevolata in esame, il contribuente è tenuto a versare solamente il tributo dovuto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale, con esclusione delle sanzioni già irrogate e degli interessi. Dagli importi dovuti si devono scomputare quelli già versati in pendenza di giudizio.
La definizione non dà luogo, in alcun caso, alla restituzione di somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in esito alla definizione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Nell’ipotesi in cui l’importo totale dovuto per la definizione della controversia, a titolo di imposta, sia inferiore o uguale a euro 1.000,00 (mille/00), il versamento dell’intero importo deve essere effettuato in unica soluzione, entro e non oltre il 31/08/2026.
Qualora l’importo totale dovuto per la definizione della controversia sia superiore a euro 1.000,00 (mille/00) è ammesso il pagamento rateale. Non sono ammesse rate di valore inferiore a euro 100,00.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 31/08/2026. In caso di mancato pagamento, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo originario complessivamente dovuto.
Non possono essere oggetto di definizione agevolata le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.
Modalità di adesione: per poter accedere all’istituto, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) deve:
La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata non comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente. Solo in esito al perfezionamento della definizione, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
La domanda di definizione nonché la ricevuta del versamento devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: tributi.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
Modalità di pagamento: per perfezionare la definizione agevolata occorre effettuare un separato versamento per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi.
Il versamento va effettuato mediante accredito alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT56P0526279748T20990000281 intestato al Comune di Gallipoli Servizio Tesoreria, riportando nella causale “DEFINIZIONE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI – [codice fiscale del ricorrente] - [Tributo, es. IMU] – [Anno di imposta – es. 2020] – [Atto n. ____] – [RGR/RGA n. ______]”.
In caso di opzione per il pagamento rateizzato, a seguito della presentazione della domanda di definizione con acclusa copia della distinta di pagamento della prima rata, il Comune trasmetterà i modelli per il pagamento delle rate successive.
Parte III – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni: è possibile regolarizzare gli omessi adempimenti dichiarativi e/o di versamento fino a tutto il 31/12/2025 a titolo di IMU e/o TARI, versando le somme dovute a titolo di tributo, al netto di sanzioni e interessi.
Sono esclusi dalla regolarizzazione agevolata gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data di approvazione del Regolamento comunale.
La domanda di definizione deve essere presentata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del Regolamento comunale, ovvero entro e non oltre il 6 luglio 2026.
Entro il 30/09/2026 dovrà essere effettuato il pagamento della rata unica, per importi dovuti fino a euro 1.000,00 ovvero della prima rata, in caso di pagamento dilazionato, per ciascuna posizione definita.
La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni e interessi.
In caso di mancato ovvero carente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali e/o prescrizionali.
Si rappresenta che l’adesione alla definizione agevolata per la regolarizzazione degli omessi versamenti e/o dell’omessa o infedele dichiarazione non preclude l’esercizio della potestà dell’Ente nel recupero dell’eventuale maggior tributo accertato, nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali, rispetto a quello dichiarato ai fini della regolarizzazione.
Modalità di adesione: l’interessato deve inviare l’apposito modulo, pubblicato in allegato alla presente, debitamente compilato in ogni sua parte unitamente a copia del documento di identità e alla dichiarazione omessa o in rettifica, alla casella di posta certificata: tributi.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
Modalità di pagamento: attraverso appositi modelli di pagamento F24/PagoPa forniti dal Comune, a mezzo posta elettronica certificata, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell’istanza di definizione.
Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato e/o nella presente informativa, si rinvia alla normativa primaria e regolamentare di riferimento.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli uffici comunali responsabili della gestione delle singole entrate sono a completa disposizione.