Emergenza Covid19. Ordinanza n. 374/20 Regione Puglia

In allegato l'ordinanza odierna del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulle nuove disposizioni in merito alle misure di contrasto al covid19.

Emergenza Covid19. Ordinanza n. 374/20 Regione Puglia

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In allegato l'ordinanza odierna del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulle nuove disposizioni in merito alle misure di contrasto al covid19.

In particolare, con effetto immediato, fermo restando l’obbligo, sull’interoterritorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza disicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata,di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.

A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, inmateriali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, alcontempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenzaadeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, deldecreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge22 maggio 2020 n.35.

 

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