Informativa Bonus Sociale TARI - anno 2025

L’art. 23-bis del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26/2020 e, da ultimo, modificato con deliberazione di C.C. n....

Informativa Bonus Sociale TARI - anno 2025

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L’art. 23-bis del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26/2020 e, da ultimo, modificato con deliberazione di C.C. n. 6/2025, disciplina il BONUS SOCIALE TARI (art. 57-bis del D.L. n. 124/2019) in favore dei nuclei familiari residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, da riconoscere in conformità a quanto previsto dal relativo DPCM 21.01.2025, n. 24 e secondo le modalità applicative stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

ARERA, con delibera n. 355/2025/R/rif del 29.07.2025, ha definito le modalità operative necessarie a consentire l’erogazione del bonus sociale rifiuti nonché approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).

A CHI SPETTA: l’agevolazione è riconosciuta automaticamente ai titolari di Utenza domestica in condizioni economico-sociali disagiate che hanno presentato all’INPS una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e ottenuto un livello di attestazione ISEE inferiore alla soglia di euro 9.530,00 (ovvero non superiore a euro 20.000,00 nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico). Per l’ottenimento del beneficio non è necessario presentare alcuna istanza agli uffici comunali.

Il bonus sociale TARI ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE conforme ai requisiti prescritti per il 2025 sarà quindi erogato nel corso dell’anno 2026.

IN COSA CONSISTE: il bonus è pari al 25% della TARI dovuta nel medesimo anno 2025, al lordo delle componenti perequative e al netto del TEFA e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti.

QUANDO SARA’ APPLICATA L’AGEVOLAZIONE: il bonus riferito all’anno 2025 sarà riconosciuto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di attestazione ISEE (ovvero entro il 30.06.2026), a scomputo di quanto dovuto a titolo di acconto TARI per l’anno 2026.

In caso di incapienza di tale acconto, l’importo residuo dell’agevolazione verrà riconosciuto e compensato nella prima rata utile immediatamente successiva.

Se in corso d’anno il soggetto cessa l’utenza e si sposta in un altro ambito territoriale, in base all’art. 12 del TUBR, l’agevolazione sarà quantificata dal Comune ove è sita l’utenza cessata, con riferimento all’importo che il beneficiario avrebbe dovuto corrispondere per l’anno 2025. In tali casi, le somme dovute a titolo di agevolazione saranno riconosciute, per mezzo di bonifico, direttamente da CSEA. Il bonus sarà calcolato in ragione della TARI effettivamente pagata nell’anno 2025.

ATTENZIONE: nel caso di morosità pregressa relativa alla Tassa rifiuti, l’agevolazione potrà essere trattenuta a diretta compensazione dell’ammontare ancora insoluto. Non è ammessa la compensazione del bonus con debiti di natura diversa dalla TARI. Dell’eventuale compensazione operata sarà data evidenza nel primo avviso di pagamento utile che sarà emesso.

Il credito trattenuto a compensazione dovrà essere scomputato dall’importo dovuto, qualora successivamente l’utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti.

LIMITAZIONI E AVVERTENZE: ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Allo scopo sarà effettuata la verifica di unicità del bonus con riferimento ai nuclei familiari agevolabili, onde garantire che per ogni anno di competenza delle DSU sia erogata un’unica compensazione per nucleo familiare ISEE agevolabile.

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, il Comune dovrà applicare l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello di abitazione comunicato dal soggetto preposto (SGAte).

Nel caso in cui all’unità immobiliare di cui al punto precedente, dichiarata dal potenziale beneficiario come abitazione, non sia associata un’utenza TARI a uso domestico, il Comune potrà applicare l’agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte dell’utente.

COME SI FINANZIA LA MISURA: le risorse utili a finanziare l’agevolazione sono a carico di apposita componente perequativa istituita da ARERA, che viene applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, ivi compresa quella avente diritto al bonus.

Allo scopo, in attuazione del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ARERA ha adottato la deliberazione n. 133/2025/R/rif, che ha istituito dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. Tale componente perequativa, definita e quantificata da ARERA a livello nazionale in euro 6,00 per utenza/anno, viene riscossa dal Comune unitamente alla TARI per essere poi riversata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

La nuova componente perequativa sarà richiesta in unica soluzione, in ragione d’anno, con l’avviso di pagamento del SALDO TARI 2025, in scadenza al 31.12.2025.

Punti di contatto per info e/o chiarimenti: Sezione Tributi - ufficio TARI sito in Gallipoli alla via Pavia nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (tel. 0833275530-13-66 – mail: tributi@comune.gallipoli.le.it – PEC: tributi.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it).

Referente: Serenella SPADA (e-mail: serenella.spada@comune.gallipoli.le.it)

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