
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ORDINA
Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. 38 del 12 dicembre 2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” e della L.R. 53/2019 “Sistema Regionale di protezione civile” ed in particolare:
ai sensi dell’art. 3 Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati della L.R. 38 /16:
“1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree cirostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno;
2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo,
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione”;
ai sensi dell’art. 6 Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche. della L.R. 38 /16:
“1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministero dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.”;
Art. 4 Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie della L.R. 38 /16:
“1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, l'ANAS S.p.A., l'Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Città metropolitana e le province, i comuni e i consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.”;
2. Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all’igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l’incolumità delle persone, ordina a i proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), ai responsabili di cantieri edili e stradali, ciascuno per le rispettive competenze, nel territorio comunale, e nel periodo compreso tra il 15 maggio 2026 e il 30 settembre 2026:
Nelle aree interessate da habitat di interesse comunitario e/o prioritario nella Zona Speciale di Conservazione Litorale di Gallipoli e Isola di Sant’Andrea (IT9150015), lo sfalcio a fini antincendi dovrà essere effettuato nel rispetto delle misure di conservazione di cui al RR 6/2016 e con i divieti in esso contenuti e previa autorizzazione dell’Ente Competente.
Per le aree umide e le garzaie l’eventuale sfalcio autorizzato dovrà essere effettuato esclusivamente dopo il 15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione autorizzati dal Parco.
AVVERTE CHE
in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l’applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria (da € 25,00 ad € 500,00) prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs 267/2000.
Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della Legge Regionale n. 38/2016, oltre a quanto previsto dall’art. 10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amm.vo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Ulteriori dettagli del documento in allegato.