Imposta Municipale Propria (IMU) - Scadenza versamento acconto anno 2026
Avviso: il 16 giugno 2026 scade il termine per il versamento dell’acconto IMU. L’acconto, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari alla metà dell’imposta dovuta per il...

Dettagli della notizia
L’acconto, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari alla metà dell’imposta dovuta per il corrente anno mediante applicazione delle aliquote (e delle detrazioni) approvate per l’anno 2025.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta in ragione d’anno è eseguito, a conguaglio, entro il 16 dicembre 2026, sulla base delle aliquote approvate dal Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 11 del 17 dicembre 2025.
Le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, valide ai fini della determinazione dell’acconto, sono di seguito riportate:
|
Tipologia |
Aliquota/detrazione |
|
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze |
6 per mille |
|
Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze |
€ 200,00 |
|
Altri immobili, terreni agricoli, aree edificabili |
10,6 per mille |
|
Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D |
10,6 per mille |
|
Fabbricati rurali strumentali |
1 per mille |
L’IMU non è dovuta per importi annui inferiori ad euro 12,00.
Chi deve pagare l’IMU:
- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di leasing;
- i concessionari di aree demaniali;
- l’amministratore per gli immobili in multiproprietà.
Esenzioni IMU:
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e Vigili del fuoco;
- unità immobiliare assimilata all’abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione nonché i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- (dall’anno 2022) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. beni merce).
È altresì esente dal pagamento dell’imposta l’abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad ECCEZIONE dei fabbricati classificati e/o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sul punto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha modificato l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 759, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2019, come introdotto dall’art. 1, comma 81, della legge n. 197/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023, “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”.
In base all’art. 1, comma 71, della legge n. 213/2023, sono esenti dal pagamento dell’imposta gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio di attività, con modalità non commerciali, di tipo assistenziale, previdenziale, sanitario, di ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo o attività di religione o di culto. Tali attività devono essere svolte da enti pubblici e privati (diversi dalle società), trust che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.
In particolare, il richiamato comma 71 ha precisato che con il termine “posseduti” si devono intendere anche gli immobili che sono stati concessi in comodato ai soggetti sopra individuati (ossia quelli espressamente indicati all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR. Tuttavia, tali soggetti devono essere “funzionalmente o strutturalmente” collegati al concedente, e deve sussistere la condizione per cui il comodatario deve svolgere nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/ 1992, ossia le attività indicate in precedenza che, peraltro, devono essere esercitate con modalità non commerciali. L’interpretazione di cui al citato comma 71 dispone, altresì, che gli immobili devono intendersi “utilizzati” quando “sono strumentali alle destinazioni” individuate dal richiamato art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/ 1992, “anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”.
In base all’art. 1, comma 853, della legge n. 199/2025, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’Imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160/2019, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale; b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), della legge n. 199/2025, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.
Riduzioni:
- è ridotta al 50% l’imposta dovuta sulle unità immobiliari non di lusso concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto di comodato registrato al ricorrere delle condizioni previste dalla legge e dal Regolamento comunale. Non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e, pertanto, il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria;
- è ridotta al 50% l’imposta dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Dichiarazione IMU: la dichiarazione, in tutti i casi previsti dalla legge, deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti.
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 112 del 15 maggio 2024, Suppl. Ordinario n. 20, sono stati approvati i modelli di dichiarazione IMU. Gli stessi sono disponibili sul sito istituzionale.
Come pagare: il versamento dell’imposta può essere effettuato, indicando il codice catastale del Comune D883, mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.
Si allega copia della Risoluzione n. 29/E del 29.05.2020 dell’Agenzia delle Entrate, recante le istruzioni per il versamento dell’imposta e i relativi codici tributo.
Per le modalità di pagamento dell’imposta da parte dei residenti all’estero, consultare le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente – sezione Tributi.
Informazioni
Il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 11/2020 e modificato con deliberazione di C.C. n. 14/2022, è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it
Per informazioni e/o chiarimenti, contattare la sezione Tributi - ufficio IMU sito in Gallipoli alla via Pavia, nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e Giovedì dalle 15:30 alle 17:30 (tel. 0833275524-13-66).
Referente: Serenella SPADA (e-mail: serenella.spada@comune.gallipoli.le.it)
Comune di Gallipoli