Misure di Contrasto al covid19. rettifica ordinanza n. 353/20

In data 5/12/2020 il Sindaco, Stefano Minerva, ha provveduto a rettificare la propria ordinanza n. 353/20 del giorno 4/12/2020, a seguito della nuova ordinanza del Ministro della Salute, con cui la...

  • Categoria: Sanità
  • Data: 06.12.20
  • Autore: Ufficio Stampa
Misure di Contrasto al covid19. rettifica ordinanza n. 353/20

Dettagli della notizia

In data 5/12/2020 il Sindaco, Stefano Minerva, ha provveduto a rettificare la propria ordinanza n. 353/20 del giorno 4/12/2020, a seguito della successiva ordinanza del Ministro della Salute, di pari data, con cui la Regione Puglia viene classificata quale zona "gialla".

Si è pertanto provveduto ad eliminare il divieto di spostamento tra Comuni del nostro territorio regionale, previsto nella precedente ordinanza.

Pertanto, sino al prossimo 15/01/2021:

  • è vietato circolare dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità ed in data 01.01.2021 sino alle ore 7.00 (fascia oraria considerata ore 22.00 del 31.12.2020 – ore 7.00 dell'1.1.2021);
  • è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di indossare le mascherine facciali in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si percorrono strade, vie o piazze urbane frequentate da altri utenti, atteso che in tali circostanze vi è certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi. Sono esclusi dall'obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina facciale. La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al disopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica
  • è vietata sul territorio comunale qualsivoglia forma di assembramento in violazione delle norme per il contenimento del fenomeno pandemiologico e che pertanto non rispetti il distanziamento sociale di almeno un metro e l’utilizzo di mascherine facciali da parte degli astanti che non siano congiunti;
  • su tutte le piazze cittadine è altresì vietato lo stazionamento ed è consentito il solo transito;
  • relativamente ai funerali, sono vietate le visite presso il domicilio del defunto ad esclusione dei parenti ed affini entro il 3° grado e degli operatori delle aziende funebri. Tutti i partecipanti alle suddette celebrazioni, a qualunque titolo (Congiunti, parenti, dipendenti ed operatori delle agenzie funebri), dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e indossare continuativamente idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • resta invariato l'orario di apertura della struttura cimiteriale, ma è fatto obbligo per tutti i visitatori di indossare sempre la mascherina facciale e di mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro) con persone non congiunte. La capienza massima per la fruizione della struttura è ridotta a 150 utenti;
  • è fatto obbligo agli istituti bancari, a Poste Italiane e più in generale a quanti erogano servizi tramite l’utilizzo di tastiere per bancomat o comunque per servizi automatici ad uso promiscuo di sanificare costantemente dette apparecchiature.

Di seguito il testo completo dell'ordinanza.

http://trasparenza.parsec326.it/repo/docs/D883/2000/1371497_ATT_000474117_92975.pdf

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