Proroga misure di contrasto al fenomeno pandemiologico da Covid19

Con l'ordinanza n. 353 emessa in data odierna, il Sindaco Stefano Minerva ha prorogato sino al prossimo 15 gennaio le misure di contrasto al fenomeno pandemiologico da Covid19.

Proroga misure di contrasto al fenomeno pandemiologico da Covid19

Dettagli della notizia

 

Con l'ordinanza n. 353di oggi, il Sindaco Stefano Minerva ha disposto la proroga di alcune misure, rivolte alla cittadinanza, per il contrasto al fenomeno pandemiologico da covid19 già adottate con propria ordinanza n. 330 del 16.11.2020.

In particolare, sino al prossimo 15/01/2021:

  • è vietato circolare dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità;
  • è vietato circolare in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative, comprovate necessità, per rientrare nel proprio domicilio, assicurare la didattica in presenza o usufruire di servizi non presenti nel proprio comune;
  • è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di indossare le mascherine facciali in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si percorrono strade, vie o piazze urbane frequentate da altri utenti, atteso che in tali circostanze vi è certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi. Sono esclusi dall'obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina facciale. La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al disopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica
  • è vietata sul territorio comunale qualsivoglia forma di assembramento in violazione delle norme per il contenimento del fenomeno pandemiologico e che pertanto non rispetti il distanziamento sociale di almeno un metro e l’utilizzo di mascherine facciali da parte degli astanti che non siano congiunti;
  • su tutte le piazze cittadine è altresì vietato lo stazionamento ed è consentito il solo transito;
  • relativamente ai funerali, sono vietate le visite presso il domicilio del defunto ad esclusione dei parenti ed affini entro il 3° grado e degli operatori delle aziende funebri. Tutti i partecipanti alle suddette celebrazioni, a qualunque titolo (Congiunti, parenti, dipendenti ed operatori delle agenzie funebri), dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e indossare continuativamente idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • resta invariato l'orario di apertura della struttura cimiteriale, ma è fatto obbligo per tutti i visitatori di indossare sempre la mascherina facciale e di mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro) con persone non congiunte. La capienza massima per la fruizione della struttura è ridotta a 150 utenti;
  • è fatto obbligo agli istituti bancari, a Poste Italiane e più in generale a quanti erogano servizi tramite l’utilizzo di tastiere per bancomat o comunque per servizi automatici ad uso promiscuo di sanificare costantemente dette apparecchiature.

Di seguito il testo completo dell'ordinanza.

http://trasparenza.parsec326.it/repo/docs/D883/2000/1370381_ATT_000474100_92955.pdf

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