Bando a sportello per l'erogazione di contributi per Morosità Incolpevole - Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli

Si rende noto che, con Determinazione n. 517 del 04/03/2021, è stato pubblicato il "Bando a sportello per l'erogazione di contributi per Morosità Incolpevole- Fondo Nazionale destinato agli...

Bando a sportello per l'erogazione di contributi per Morosità Incolpev...

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Si rende noto che, con Determinazione n. 517 del 04/03/2021, è stato pubblicato il "Bando a sportello per l'erogazione di contributi per Morosità Incolpevole- Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli", in favore di soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, che potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole:

1)      reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;

2)      essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

3)      essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenti nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

4)      cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;

5)      non essere titolare, unitamente a ciascun componente del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel territorio nazionale di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

6)      situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta, a titolo esemplificativo, ad una della seguenti cause:

-          perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;

-          accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione  dell’orario di lavoro;

-          cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

-          mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

-          cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa    di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

-          malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

-          revoca o sospensione di pensioni che rappresentavano fonte di reddito familiare;

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